L’Agenzia delle entrate ha reso noto che sono state pubblicate le risposte alle ultime FAQ pervenute tra le quali che la fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.

Infatti ha ricordato l’Agenzia, per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato.

Inoltre l’Agenzia evidenzia che l’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972 secondo cui l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

In merito alle società cooperative agricole di conferimento viene precisato che è possibile l’emissione della fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

L’Agenzia ricorda anche che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta.

Riguardo agli agenti e rappresentanti si specifica che il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”. Pertanto per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali”.

Infine, in merito alle spese anticipate in nome e per conto del cliente, l’Agenzia delle entrate ricorda che ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/72 non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).

Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).