L’INPS, con il messaggio 07/08/2013 n.12849, ha reso noto che è stato aggiornato l’elenco delle risposte alle FAQ relative agli incentivi all’assunzione, dove è stato anche precisato che la riduzione contributiva riconosciuta alle aziende edili (art. 29 DL 244/1995) trova applicazione anche sul contributo addizionale ASpI dell’1,40% dovuto per i rapporti a tempo determinato. 

L’Istituto previdenziale precisa che anche in caso di assunzione per sostituzione di una lavoratrice in maternità, se il rapporto di lavoro supera i 6 mesi, trovano applicazione le normali regole sul diritto di precedenza. Ne consegue che per un’assunzione a tempo indeterminato, che avvenga nei 12 mesi successivi, non si potrà godere dei benefici contributivi. 

Sempre relativamente al diritto di precedenza viene chiarito che l’art.5 del DLgs 368/2001 sancisce che lo stesso diritto spetta nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell’ex dipendente a termine, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi, senza che debbano essere specificate le cause della cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che anche le dimissioni volontarie generano un diritto di precedenza. 

Inoltre il diritto di precedenza spetta anche quando il lavoro è stato svolto mediante un contratto intermittente. E’ necessario però tener distinto il contratto intermittente a tempo indeterminato da quello a termine. Infatti nel primo caso il diritto di precedenza viene riconosciuto al lavoratore licenziato anche se ha svolto solo un giorno di effettivo lavoro. Invece nei contratti a tempo determinato il diritto di precedenza spetta solo se si è effettivamente lavorato per più di 6 mesi anche in modo non continuativo. 

Chiarimenti sono stati poi forniti anche in merito all’incentivo riconosciuto a chi assume ultracinquantenni oppure le donne. In particolare riguardo all'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6, è stato chiarito che l’incentivo non spetta se nel semestre di osservazione cessa un rapporto di lavoro che ha avuto una durata superiore a 6 mesi.

Rimanendo sull’argomento l’Istituto previdenziale sottolinea che se il lavoratore over 50 anni assunto a tempo indeterminato viene licenziato, il datore di lavoro è tenuto a versare il 50% della contribuzione a carico azienda anche per il mese in cui il rapporto è cessato. Invece il contributo per fine rapporto (art.2, c.31, L. 92/2012) è dovuto per intero.