L'INPS, con la circolare 15/03/2010 n.38, ha fornito alcune indicazioni in merito all'estensione della transazione fiscale disciplinata dalla Legge fallimentare ai crediti contributivi, così come previsto dal DL 185/2008 (convertito in L. 2/2009) e dal decreto attuativo 4/08/2009.
In sostanza le imprese soggette a fallimento possono formulare all'INPS, durante la procedura di concordato preventivo o in fase di accordi di ristrutturazione dei debiti, una proposta di pagamento in forma dilazionata (max 60 rate) anche dei contributi oltre ai tributi di natura fiscale.
I crediti che possono formare oggetto della proposta sono: quelli assistiti da privilegio, quelli aventi natura chirografaria, i crediti iscritti a ruolo e quelli non iscritti a ruolo.
Rimangono esclusi invece i crediti oggetto di cartolarizzazione e quelli dovuti in esecuzione delle decisioni assunte da organi comunitari in materia di aiuti di stato.
Per l'accoglimento è necessario che le proposte transattive tengano conto delle condizioni dettate dal DM 04/08/2009. Sul punto l'INPS spiega che in merito alle garanzie accessorie, la necessità è limitata ai soli casi in cui l'impresa richieda il pagamento dilazionato.
Relativamente all'esistenza del credito contributivo, è opportuno che l'impresa inserisca nella domanda di transazione una clausola con cui espressamente riconosca in modo formale e incondizionato l'esistenza del credito contributivo, nonché la rinuncia a tutte le eccezioni relative all'esistenza e azionabilità dello stesso.
Infine per quanto riguarda la correttezza dei versamenti l'impresa deve essere in regola con il pagamento dei contributi maturati nei periodi successivi alla presentazione della domanda.