La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/08/2011 n.32934, ha deciso che trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dall’art. 22 del T.U. sull’immigrazione anche se il datore di lavoro ha agito in buona fede quando ha assunto il cittadino extracomunitario che si è limitato a presentare la richiesta di permesso di soggiorno.  
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, due cittadini rumeni erano stati assunti, quando la Romania non faceva ancora parte dell’unione europea, sulla base della semplice richiesta del permesso di soggiorno. Permesso poi negato a seguito dei relativi accertamenti effettuati dagli organi competenti.
In sede di verifica ispettiva era stato accertato il mancato possesso di un regolare titolo di soggiorno sul territorio italiano ed il datore di lavoro era stato sanzionato ai sensi dell’art. 22, c.12 del DLgs 286/1998 (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato).
Secondo la Suprema Corte a nulla rileva il fatto che la Romania sia entrata a far parte dell’Unione europea subito dopo l’accertamento dell’illecito.