ExtraUE: permesso di soggiorno per volontariato e per studio
A cura della redazione

Il Governo italiano con il DLgs 10/08/2007 n.154 (in G.U. n. 216 del 17/09/2007) ha dato attuazione alla direttiva 2004/114/Ce relativa alle condizioni di ammissione in Italia dei cittadini extracomunitari per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito e volontariato.
In particolare il decreto legislativo prevede che lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro della UE a seguito di iscrizione ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza la necessità di richiedere il visto d'ingresso al Consolato italiano presente in quello Stato membro, se intende proseguire gli studi già iniziati nell'altro Paese o per integrarli con un programma di studi ad esso connesso (ricordiamo che se la permanenza sul territorio italiano è inferiore a 3 mesi non c'è bisogno nemmeno del permesso di soggiorno ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26/07/2007).
Il Dlgs 154/2007 inserisce inoltre un'altra opportunità per il rinnovo del permesso di studio. In sostanza allo straniero viene concesso il rinnovo del permesso anche quando il giovane abbia deciso di iscriversi ad un corso di laurea diverso da quello per la quale aveva fatto ingresso in Italia.
Il recepimento della direttiva 2004/144/Ce permette anche di introdurre nel nostro ordinamento il permesso di soggiorno per volontariato (rilasciato attraverso le quote di ingresso fissate annualmente con decreto entro il 30 giugno), ossia un titolo che abilita a rimanere sul territorio italiano per partecipare a programmi di volontariato rilasciato a giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni a seguito di stipula di convenzione tra il cittadino extracomunitario e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato. Quest'ultima può essere una delle seguenti categorie: enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla legge 222/1985, organizzazioni non governative ai sensi della legge 49/1987 e associazioni di promozione sociale ex lege 383/2000 .
Il permesso di soggiorno per volontariato ha una durata di un anno, salvo casi eccezionali (specificamente individuati dai programmi di volontariato) per il quali la durata massima può arrivare a 18 mesi. Il permesso non è comunque rinnovabile, né convertibile in altra tipologia, né la sua durata può essere computata ai fini della maturazione del diritto al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
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