Ill Tribunale di Milano, con le sentenze 14390 del 19/12/2010 e n.431 del 14/01/2011, ha deciso che il datore di lavoro, in sede di assunzione di un cittadino extracomunitario, non deve soltanto accertare che lo stesso sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o se scaduto che sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo oppure che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata, ma è tenuto a verificare che il titolo di soggiorno sia vero o falso.
Tale accertamento può essere eseguito avvalendosi delle pubbliche autorità preposte ed in particolare presso la Questura.
Chi omette il controllo viene ritenuto responsabile e punito con le sanzioni amministrative previste per il lavoro sommerso, se risulta che l’identità dichiarata dallo straniero è diversa da quella reale.