ExtraUE: possibile l’assunzione con l’apprendistato
A cura della redazione

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it, rispondendo ad una FAQ, ha precisato che l’assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 (TUI), è possibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, quindi anche con contratto di apprendistato.
I ministeri (lavoro-interni e istruzione) giungono a tale conclusione partendo dal fatto che l’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47). In generale, l’elemento che caratterizza l’apprendistato è che l’obbligazione posta a carico del datore di lavoro come corrispettivo della prestazione di lavoro è l’erogazione non soltanto della retribuzione, ma anche della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.
Viene quindi richiamato l’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) che disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero, sia nell’ambito delle quote di ingressi per lavoro di cui all’art.3 del TUI, sia al di fuori delle quote nel caso in cui, ad esempio, i lavoratori abbiano frequentato programmi di formazione professionale e civico linguistico ai sensi dell’art. 23 del TUI. Le condizioni di impiego offerte al lavoratore sono contenute in una proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Poiché il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso alternativi e specifici per gli apprendistati, questi possono considerarsi ricompresi nell’ambito della più ampia definizione dei rapporti per lavoro subordinato previsti dall’art. 22 TUI.
Tale interpretazione appare confermata anche dalla possibilità, riconosciuta dalla legge al lavoratore straniero che è già in Italia, impiegato con un contratto di apprendistato, di convertire in un permesso di soggiorno per lavoro un permesso di soggiorno rilasciato con altra motivazione (es per studio).
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