Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 121 del 28 Marzo 2025, ha approvato un decreto-legge che, introduce disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare.

Le misure introdotte mirano a sfruttare a pieno le potenzialità delle strutture realizzate in Albania in base al Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, rafforzando il sistema dei rimpatri e consentendo il trasferimento non solo degli stranieri ritrovati all'esterno del mare nazionale o a seguito di operazioni di search and rescue (SAR) ma anche di quelli attualmente trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani e destinatari del provvedimento di espulsione.

Il trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento già convalidato o prorogato dall'autorità giudiziaria (pericolo di fuga, soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sull'identità o nazionalità, acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo) e non produce effetti sulla procedura amministrativa, di espulsione o di respingimento, cui lo straniero è sottoposto.

Inoltre, si attribuisce alla Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno il potere di assegnazione dello straniero al CPR più vicino e la possibilità di trasferire lo straniero trattenuto in altra struttura analoga, comprese quelle albanesi. La convalida del trattenimento non preclude la possibilità di disporre il trasferimento, in ogni momento, in altro centro. In tale evenienza, ciò non pregiudica il titolo del trattenimento già adottato e non richiede un ulteriore provvedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Nella medesima seduta, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato la “Relazione annuale” prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 che conferma, per il 2025, quali Paesi di origine sicuri, quelli già indicati dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”. Nello specifico si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Si ricorda che la definizione dei Paesi di origine sicuri determina l’inversione dell’onere della prova in capo alla persona richiedente asilo, che dovrà dimostrare il contrario (ossia che lo Stato da cui proviene per la sua persona non è sicuro) per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

Inoltre, l’accertamento che uno straniero proviene da un Paese di origine sicuro comporta anche la non applicabilità delle procedure accelerate per l’esame della domanda di asilo e, in caso di rigetto della stessa, la possibilità di essere allontanato dal territorio nazionale in pendenza del ricorso all’autorità giurisdizionale.