La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187 del 28 maggio 2010, ha stabilito che è possibile concedere l’assegno di invalidità anche al cittadino straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno.
Secondo l'art. 13 della L. 118/1971 e successive modificazioni, l'assegno di invalidità in questione può essere riconosciuto soltanto in favore di soggetti invalidi civili, nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata, che la provvidenza economica può essere erogata solo se il soggetto invalido non presta alcuna attività lavorativa e che l'interessato versi in disagiate condizioni reddituali. Si tratta quindi di un'erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza; un istituto dunque che si iscrive nei limiti e per le finalità essenziali che la Corte Costituzionale ha additato come parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
È stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità parziale dell’art. 80, comma 19, della L. n. 388/2000, nella parte in cui prevede che la concessione allo straniero legalmente soggiornante in Italia dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della L. n. 118/1971 sia subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno.