L’Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 13/06/2018, anticipando i contenuti della circolare 12E/2018, ha reso noto che i contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all’AIRE che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all’estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 5-septies del DL n. 148/2017 (collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero).

La circolare fa seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 1° giugno u.s. con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 5-septies e approvato il modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura. La risoluzione n. 43/E/2018 ha anche istituito il codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Come accennato all’inizio, possono accedere alla procedura di regolarizzazione i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se sono divenuti di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero.

 E’ richiesta però una condizione: che alla data del 6 dicembre u.s. il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare.

Si pensi, spiega l’Agenzia delle entrate, al lavoratore che in passato era residente all’estero e iscritto all’Aire, e che successivamente è tornato residente in Italia e che nel 2017 si è nuovamente iscritto all’Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

L’Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Mentre sono ammessi coloro che hanno ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973).

Come già chiarito con il provvedimento del 1° giugno scorso, la procedura per ex frontalieri e ex iscritti all’Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Infine la circolare chiarisce anche quali sono le attività finanziarie detenute all’estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e fornisce ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011).