Ex frontalieri: on line la procedura per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 110482 dell’1 giugno 2018, ha reso disponibile il modello che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all’estero su conti correnti e libretti di risparmio. Queste violazioni possono essere regolarizzate a condizione che le attività e le somme derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero. Secondo quanto previsto dal DL 148/2017 (art. 5-septies), possono accedere alla procedura solo i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa come frontalieri. L’accesso alla procedura non è consentito a coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione né per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Rientrano nella procedura di regolarizzazione le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6.12.2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa. Tramite la procedura, si possono regolarizzare sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sia degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive) e/o dell’Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziare detenute all’estero). Non possono, invece, essere regolarizzati gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili.
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