Eventi atmosferici regione Veneto: non verranno rimborsati i contributi sospesi già versati
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 12/05/2014 n.58, in merito all’estensione ai territori della regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici dal 30 gennaio al 18 febbraio u.s. della sospensione contributiva originariamente prevista a seguito dell’alluvione che ha colpito la provincia di Modena il 17 e 19 gennaio 2014, ha precisato che per poter fruire della predetta sospensione, le persone fisiche ed i soggetti diversi da queste ultime, devono avere la residenza ovvero la sede operativa alla data del 30 gennaio 2014 nei territori dei comuni indicati nell’Ordinanza della protezione civile 165/2014.
Inoltre, sempre per fruire dell’agevolazione, i soggetti devono, altresì, essere regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali con data di inizio di attività antecedente al 30 gennaio 2014 ed essere operanti nelle zone colpite dall’evento.
In tali territori, l’ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dei terreni agricoli ed alla verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.
I contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 30 gennaio 2014 – 31 ottobre 2014.
I soggetti interessati all’alluvione che ha colpito la regione Veneto, per poter usufruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, dovranno produrre secondo le consuete modalità, apposita domanda alla sede Inps competente.
Della medesima sospensione potranno beneficiare, altresì, i soggetti tenuti al versamento della contribuzione IVS nei confronti delle Gestioni ex Enpals indicando, nell’apposito campo “Matricola Inps ex Enpals” della domanda il codice gruppo identificativo dell’impresa ed il codice dell’attività di impresa. Si ricorda che qualora dette attività siano più di una, dovranno essere indicati i codici relativi a ciascuna di esse.
L’INPS sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni. L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio. L’Istituto previdenziale ricorda che non rimborserà quanto eventualmente già versato.
Sono, altresì, sospesi i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico che, a seguito di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui è indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento. Inoltre, le Sedi interessate provvederanno a sospendere la campagna “avviso bonario silenti” partita a marzo 2014.
La circolare conclude precisando che viene prorogato di un biennio il termine finale per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 che ha interessato i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
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