L’Inail, con la circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, ha fornito le istruzioni di riferimento relative all’estensione della tutela assicurativa degli studenti e dei docenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, disposta dall’art. 18 del D.L. n. 48/2023.

L’istituto espone innanzitutto la differenza tra la tutela assicurativa già prevista e quella introdotta, al momento solo per l’anno scolastico 2023-2024, dal decreto lavoro. In sintesi, la tutela è ampliata sia per quanto concerne le attività assicurate, andando sostanzialmente a coprire tutte quelle per le quali vige una presunzione di pericolosità, sia per quanto riguarda i soggetti assicurati, in quanto rientrano tra i beneficiari anche i titolari di assegni e contratti di ricerca e gli alunni della scuola d’infanzia. Per i docenti sono coperti tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con i rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. Per gli alunni e studenti, l’assicurazione è ora estesa all’apprendimento e opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). È escluso l’infortunio in itinere.

Le prestazioni assicurative riconosciute in caso di infortunio e malattia professionale sono quelle di carattere economico, sanitarie e socio-sanitarie e integrative previste dalla disciplina vigente.

Per quanto riguarda le modalità di assicurazione, sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. Nel dettaglio:

Docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali: non è previsto il pagamento del premio.

Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali: l’assicurazione degli insegnanti è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento. I soggetti assicuranti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2023 sarà versato il premio di rata dell’anno 2024.

Studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali: l’assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale fissato in euro 9,87 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%. Non si applica la riduzione L. 147/2013. L’Inail invierà la richiesta del premio anticipato indicando tutti gli elementi di calcolo e le modalità di pagamento. Il pagamento dovrà avvenire entro il 16 novembre 2023. Rimane fermo l’obbligo di comunicare entro il 30 novembre i numero di alunni/studenti che hanno frequentato i corsi nell’anno scolastico 2022/2023 ai fini della determinazione del premio di regolazione. Gli istituti già in possesso di codice ditta e pat, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l’apposito servizio online. In assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, devono presentare la denuncia di iscrizione tramite l’apposito servizio online. Esclusivamente per l’anno scolastico e accademico 2023-2024, le denunce di iscrizione e variazione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale: l’assicurazione è attuata mediante lo specifico premio speciale unitario. I soggetti assicuranti non devono effettuare nessun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa.

Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori: l’assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci0611 (per le attività svolte all’interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616 (per la partecipazione alle lavorazione aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall’Inps. Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall’Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613. I soggetti assicuranti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.