L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, ha fornito le prime indicazioni operative in merito allo sgravio contributivo di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della L. 178/2021.

Innanzi tutto, si chiarisce che la novella normativa ha introdotto, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla L. 205/2017 e che si è ancora in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Infine, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Restano esclusi dal beneficio:

  • I rapporti di apprendistato;
  • I contratti di lavoro domestico;
  • I contratti di lavoro intermittente;
  • I rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • Le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Infine, l’art. 1, c. 13, della L. di Bilancio 2021 esclude espressamente che l’esonero si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della L. 205/2017. Per tali due diverse fattispecie (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione), pertanto, trova applicazione il solo regime agevolato di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della L. 205/2017 (si veda circolare INPS 40/2018).

L’incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Oltre ai contributi già esclusi per l’esonero ex L. 205/2017, vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L’INPS precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS (art. 3, c. 15, L. 297/1982), destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo c. 16 del medesimo art. 3 prevede, contestualmente, l’abbattimento della quota annua del TFR in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del TFR ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 252/2015 – destinazione del TFR ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c. - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Con particolare riferimento al c. 1, lett. c) del citato art. 31, l’Istituto previdenziale ha chiarito che, nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione.

Inoltre, in deroga all’art. 31, c. 1, lett. a), per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della L. di Bilancio 2021, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.

Inoltre, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 31, c. 1, lett. d), secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo).

Condizioni specifiche legate all’esonero di cui alla L. di Bilancio 2021 sono le seguenti:

  • Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ostative al riconoscimento dell’esonero sono le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;
  • I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Sotto tale profilo, si segnala la differenza di disciplina rispetto a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2018, la quale prevede, al c. 104, che l’esonero contributivo spetti ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva;
  • I datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Casi particolari:

  • Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
  • Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  • La fruizione dell’esonero è, altesì, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 del c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • L’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Riguardo al requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore, l’INPS precisa che lo stesso deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della L. di Bilancio 2021.

Infatti, se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro 9 mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate nel corso del biennio 2021-2022. Tuttavia, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del citato biennio e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022.

L’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. In particolare, non è prevista cumulabilità con:

  • Incentivo over 50 e donne svantaggiate (L. 92/2012 e L. 178/2020);
  • Regime agevolato per i lavoratori occupati in Paesi extra UE non convenzionati;
  • Riduzione contributiva per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
  • Riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia;
  • Decontribuzione Sud (L. 178/2020).