L’INPS, con il messaggio n. 4420 del 10 dicembre 2021, ha chiarito che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell'esonero ex art. 73 del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), bensì il termine previsto dal Legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l'esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza, come indicato nella circolare 169/2021.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato al termine della elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.