Esonero turismo: domande entro il 30 giugno
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nel primo trimestre del 2022.
Le istruzioni fanno seguito all’autorizzazione dell’esonero da parte della Commissione europea in data 7 giugno 2022 con decisione C(2022) 3835 final.
Possono accedere all’esonero i datori privati individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 1 della circolare, a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno.
Con riferimento ai rapporti di lavoro incentivati e ai lavoratori per i quali spetta l’esonero, il documento precisa che:
- L’esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
- In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale sopra individuata, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.
- L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale e la soglia è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.
- L’esonero è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonché per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.
- Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua (671,66 euro mensili – 21,66 euro giornalieri), riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.
La misura è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. Con riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale, una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un'altra agevolazione.
Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”. L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.
La circolare riporta le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
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