Esonero contributivo per i lavoratori extraUE provenienti da Paesi non convenzionati
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 03/04/2008 n.41, ha fornito precisazioni in merito all'esonero dal versamento dei contributi in Italia da parte di lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti sul territorio italiano, provenienti da Stati extracomunitari non convenzionati con il nostro Paese in materia di sicurezza sociale.
In particolare l'art.3, c.8, L. 398/87 prevede che il Ministero del lavoro con un proprio decreto possa esonerare le imprese straniere, appartenenti a Paesi che concedono lo stesso esonero alle imprese italiane, dall'obbligo del versamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri.
Al fine però di prevenire evasioni contributive da parte delle imprese straniere, il Ministero ha previsto che in attesa che venga emanato il suddetto decreto esonerativi, i datori di lavoro interessati dovranno provvedere comunque al versamento dei contributi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia. Ne consegue che il datore di lavoro per ottenere il rimborso dei contributi versati in Italia prima dell'emanazione del decreto deve presentare una certificazione rilasciata dall'ente assicuratore straniero attestante l'avvenuto adempimento nel Paese di provenienza del lavoratore straniero degli obblighi contributivi per i quali è stato chiesto l'esonero in Italia. Una volta verificata la certificazione presentata l'INPS provvederà al rimborso utilizzando la procedura DM10/VIG e SA/VIG (o Emens).
L'INPS precisa inoltre che l'esonero:
- può riguardare soltanto le forme assicurative contemplate nel decreto interministeriale;
- è operante solo con riferimento ai periodi assicurativi indicati nello stesso;
- riguarda un numero di lavoratori pari a quello indicato nel decreto;
- è concesso nominativamente per i lavoratori indicati nell'elenco costituente parte integrante del decreto. L'azienda richiedente, tuttavia, può sostituire i lavoratori, nell'arco del periodo di tempo per il quale l'esonero è stato consentito, previa comunicazione dei nuovi nominativi al Ministero del Lavoro e all'Istituto previdenziale.
Infine, poiché dal 1° gennaio 2007 anche Romania e Bulgaria sono entrate a far parte della UE le istruzioni ministeriali valgono solo con riferimento ai periodi contributivi che si collocano prima della suddetta data.
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