Esonero contributivo lavoratrici madri: è necessario l’effettivo rientro al lavoro
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n.4042, del 9/11/2022, ha precisato che se la lavoratrice, dopo aver fruito del congedo di maternità, continua a rimanere assente senza soluzione di continuità per ferie, malattia o permessi, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, c.137 della L. 234/2021, troverà applicazione solo con l’effettivo rientro al lavoro al termine di tutta l’assenza.
Invece, se la lavoratrice, dopo il rientro al lavoro al termine della maternità obbligatoria, si assenta per altri motivi (es: ferie, malattia) l’esonero continuerà a decorrere fino a raggiungere il dodicesimo mese.
Con specifico riferimento al periodo di durata dell’esonero, nel ribadire che lo stesso è pari a un anno dalla data di effettivo rientro, si precisa che, nelle ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato, da dichiarare da parte del datore di lavoro in fase di richiesta del codice di autorizzazione (CA) “0U”, lo stesso CA andrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro.
In ogni caso, considerate le ipotesi di rientro in servizio in data inframensile, il CA “0U” è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro.
L’Istituto previdenziale precisa che in caso di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.
In caso di malattia e ferie occorse nel mese del rientro, dopo l’effettivo rientro nel posto di lavoro, si dovrà considerare sia l’imponibile relativo alle ferie sia quello riferito al periodo interessato dall’evento malattia.
L’INPS ricorda che l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Riguardo alla possibilità di cumulare l’esonero con altri sgravi contributivi, l’INPS ammette tra l’altro anche la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.
Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% a carico della lavoratrice madre, l'esonero dello 0,8% (e 2%) può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Allo stesso modo, se è già stato applicato l’esonero dello 0,8% (e 2%) la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19 per cento potrà essere applicata, a decorrere dalla data del rientro effettivo in servizio, anche la riduzione in trattazione pari al 50 per cento.
Riguardo alla portabilità dell’esonero, nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità.
Invece, nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice, poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.
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