L’INPS, con il messaggio 4254 del 13 novembre 2020 (va ad integrare quanto già comunicato dallo stesso Istituto con la circ. 105/2020), ha fornito le istruzioni operative per applicare l’esonero contributivo introdotto dall’art. 3 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) da parte dei datori di lavoro che non si avvalgono delle settimane di cassa integrazione - causale Covid-19 - secondo la disciplina dettata dal citato D.L. 104/2020, L. 126/2020 (non preclude l’accesso al beneficio una precedente istanza di CIG, utilizzando la normativa precedente al D.L. 104/2020, che ha coperto periodi successivi al 12.7, anche se dette settimane sono andate a scorporo delle prime 9 settimane del decreto 104).

In particolare:

  • L’applicazione del beneficio era subordinata all’autorizzazione della Commissione dell’Unione Europea. A tale proposito, il messaggio INPS precisa che detta autorizzazione è stata rilasciata dalla Commissione con decisione C (2020) 7926 del 10.11.2020 (richiesta presentata dal Min. Lav. il 28.10.2020). Conseguentemente l’esonero è diventato operativo;
  • L’autorizzazione ad applicare il beneficio è stata rilasciata nell’ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’importo complessivo dell’aiuto non deve superare € 800.000 per impresa (al di la delle possibilità esistenti ai sensi dell’art.107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE);
  • Per accedere operativamente al beneficio, l’INPS, con il citato messaggio, precisa quanto segue:
    • I datori di lavoro interessati devono presentare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020” autocertificando:
      • le ore di integrazione salariale (CIGO - AS-ORD - CIGD: con causale COVID) fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola aziendale;
      • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, compresa l’incidenza delle mensilità aggiuntive;
      • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro (aliquota astrattamente dovuta senza tenere conto delle agevolazioni contributive eventualmente spettanti) calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
      • l’importo dell’esonero.

Detta istanza (per ottenere il codice autorizzazione 2Q) deve essere inoltrata prima della trasmissione dell’Uniemens relativa al primo periodo in cui si intende esporre l’esonero.

In ogni caso l’operatore INPS assegnerà il predetto codice autorizzazione per il periodo Agosto - dicembre 2020 (tenendo presente che il beneficio può essere applicato entro il 31.12.2020, massimo su 4 mesi, non è comunque vietato utilizzare il beneficio, essendocene la capienza, anche in un solo mese). L’azienda potrà (si ritiene con difficoltà, vista l’imminente scadenza del versamento del 16/11) applicare ordinariamente l’esonero nella denuncia relativa al mese di ottobre 2020 e se ha necessità utilizzare anche i contributi di agosto e settembre avvalersi, come precisa l’Istituto, della procedura della regolarizzazione (ovviamente, se non ci sono i tempi per applicare il benefico ordinariamente sui contributi di ottobre, è comunque possibile anche per tale mese applicare l’esonero avvalendosi dell’istituto della regolarizzazione). Per il mese successivo di novembre 2020 (uniemens da presentare entro il 31.12.200 - ultimo mese a disposizione - si procederà ordinariamente.

Considerazione di attenzione - Se si vuole già operare l’esonero in via ordinaria con i contributi di ottobre i tempi a disposizione sono strettissimi, non tanto per la presentazione dell’Uniemens ma quanto nel modificare il mod. F24 in scadenza il 16/11 (inoltre anche qualora si riuscisse a rivedere il mod. F24, potrebbe accadere che, per il 30.11, l’INPS non abbia ancora assegnato il codice autorizzazione creandosi così un problema sul riconoscimento del beneficio). Inoltre, varrebbe la pena di fare una riflessione, da parte dei datori di lavoro che possono sospendere il versamento in scadenza a novembre (art. 13 D.L.137/2020 e art. 11 D.L. 149/2020). Questi ultimi potrebbero spostare l’applicazione del beneficio con i contributi di competenza del mese di novembre (scadenza F24 16/12/2020 e scadenza Uniemens 31/12/2020), mantenendo il benefico di versare i contributi di ottobre alla  data differita del 16.3.2021 (unica soluzione o 4 rate) e se i contributi relativi al mese di novembre non sono sufficienti per l’ammontare di esonero maturato rimane la possibilità di recuperare il residuo dai contributi relativi al mese di Agosto e Settembre, mediante la procedura della regolarizzazione.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile e determinato nel seguente modo (Il conteggio va effettuato per ciascuna matricola aziendale e per aliquota contributiva. La somma dei singoli risultati determinerà l’ammontare dell’esonero spendibile nelle modalità sopra esposte):

ammontare della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore trascorse in CIG nei mesi di maggio e giugno x 2 = Totale imponibile x Aliquota contributiva a carico datore di lavoro (*) = Ammontare dell’esonero

Utilizzabile massimo con le denunce uniemens relative al mese di agosto, settembre, ottobre e novembre

(*) Contribuzione del datore di lavoro non esonerabile (INOPS, circ. 105/2020):

Premi INAIL;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale adottato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 40;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
  • Il beneficio andrà esposto nel flusso uniemens attenendosi al seguente percorso: <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> si riporta il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; nell’elemento <ImportoACredito> si riporta l’importo dello sgravio;
  • I datori di lavoro nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente (ipotesi del tutto probabile), dovranno avvalersi, come già sopra accennato, della procedura della regolarizzazione.
  • La predetta procedura della regolarizzazione dovrà essere osservata anche dai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.