Esonero contributivo 2023 per giovani imprenditori agricoli
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 3/08/2023 n.74, facendo seguito alla proroga disposta dalla legge 197/2022, ha ricordato che possono ancora fruire dell’esonero contributivo riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, coloro che effettuano una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2023.
La circolare ricorda che l’agevolazione contributiva, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’IVS e del contributo addizionale, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Restano invece esclusi il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
L’INPS ricorda anche che l'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti degli aiuti de minimis.
In particolare, per ciò che riguarda la misura dell’esonero, al fine del rispetto del limite de minimis previsto dalla normativa vigente, la circolare rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare o solo per sé stesso, come titolare o per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo.
Infine l’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”.
L’INPS non prenderà in considerazione le domande presentate per altre vie (ad esempio, in formato cartaceo o tramite l’invio via PEC o posta elettronica) o su moduli relativi ad anni precedenti.
Riproduzione riservata ©