L’INPS, con il messaggio n. 3217 del 24 settembre 2021, in relazione all’esonero parziale dei contributi previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi dall’art. 1, commi 20 – 22bis, della L. 178/2020, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019.

In particolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.