L’Inps, con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 che, ai sensi dell’art. 1, co. 16 e ss. della legge di bilancio 2021, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Le nuove indicazioni dell’istituto integrano quelle precedentemente fornite con la circolare n. 32/2021.

Il documento di prassi chiarisce quanto segue:

  • L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
  • Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
  • Il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4, co. da 8 a 11, della L. n. 92/2012 o di cui all’art. 1, co. da 16 a 19, della legge di bilancio 2021. In tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
  • L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Riguardo all’applicazione della nuova agevolazione di cui alla legge di bilancio 2021, per quanto attiene ai profili in materia assicurativa, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL.