L’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, ha fornito le prime indicazione inerenti l’applicazione dell’esonero contributivo alternativo all’utilizzo delle nuove 12 settimane di integrazione salariale Covid, previste dai commi da 306 a 308 dell’art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021); in particolare, si precisa che:

  • L’esonero deve essere autorizzato dalla Commissione dell’U.E e rientra nel «Temporary Framework»;
  • L’ammontare dell’esonero è calcolato facendo riferimento alla retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020 per cassa Covid-19 e può essere utilizzato massimo per 8 settimane, fruibili entro il 31.3.2021, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta per la matricola interessata;
  • Possono accedere tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori (escluso il settore agricolo);
  • il beneficio contributivo, in forza della previsione di cui al comma 307 dall’art. 1 della Legge di bilancio 2021- secondo la quale: “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo”, può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui all’art. 12 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1, c. 300, della citata Legge di bilancio 2021;
  • L’esonero è subordinato al rispetto del divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero, quindi fino al 31.3.2021.

L’esonero, in continuità con quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 104/2020, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, commi 100 e seguenti, della L. 205/2017.

Analogamente, non è possibile fruire dell’esonero in trattazione per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “IO lavoro”, in quanto quest’ultimo risulta cumulabile solo con le specifiche agevolazioni dettagliate nei decreti direttoriali ANPAL n. 52 e n. 66 del 2020.

Nelle diverse ipotesi di cumulo dell’agevolazione con altri regimi agevolati, riguardanti l’azienda nel suo complesso o i singoli lavoratori (ad esempio, incentivi occupazionali), considerato che l’esonero si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’art. 13 della L. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012).