Esonero agenzie e tour operator: domande entro il 9 settembre
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 89 del 27 luglio 2022, ha fornito nuove indicazioni in merito all’esonero previsto dal D.L. n. 4/2022 in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
In particolare, il provvedimento riporta indicazioni riferite alla misura dell’esonero contributivo e al procedimento di quantificazione dello stesso. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la fruizione e per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
L’esonero, ove spettante, si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, ivi compresi i rapporti di apprendistato. Ai fini della corretta fruizione dell’esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Nel documento sono precisate le contribuzioni che sono escluse dall’esonero.
Al fine della quantificazione dell’ammontare del beneficio spettante, i datori di lavoro interessati alla fruizione della misura dovranno inoltrare la richiesta di quantificazione utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”. Le domande potranno essere inviate entro il 9 settembre 2022 dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022.
Nella domanda dovranno essere fornite le seguenti informazioni: il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero; la relativa matricola aziendale; le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande); l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022; la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022. Inoltre, il soggetto interessato dovrà dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.
L’INPS effettuerà le necessarie verifiche, anche eventualmente in sede di riesame, e provvederà alla determinazione definitiva degli importi spettanti. In seguito, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
L’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e a verificare la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione. Se il soggetto interessato dovesse essere presente nel suddetto elenco, l’istituto non autorizzerà la fruizione della misura.
Il messaggio reca altresì indicazioni in relazione alla cumulabilità dell’esonero in argomento con altri incentivi, ribadendo che trattandosi di un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
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