L’INPS, con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione dell’esonero del 2% dei contributi IVS a carico del lavoratore previsto dal decreto Aiuti-bis per i periodi di paga da luglio a dicembre 2022.

Il messaggio precisa che l’esonero è riconosciuto nella più favorevole misura del 2% (determinata dall’incremento dell’1,2% dello sgravio inizialmente fissato nello 0,8% per il periodo gennaio – giugno 2022) anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022. A tale fine, i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità”.

L’istituto indica quindi che, a parziale rettifica di quanto indicato nel precedente messaggio n. 3499/2022, la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero esponendo sul codice “L024” il conguaglio dell’esonero del 2% in alternativa allo 0,8% iniziale, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.

Il messaggio chiarisce inoltre che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.