L’INPS, con il messaggio n. 2475 del 15 giugno 2017, ha chiarito che, ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7ter, L. 92/2012 e al D.Lgs. 148/2015, non può essere esercitata la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art, 1, comma 239, della L. 228/2012.

In particolare, la facoltà di cumulo non può essere esercitata al momento dell’accesso all’esodo in quanto non sono stati ancora raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalla citata norma.

Tuttavia, il lavoratore titolare di assegno straordinario o di accompagnamento alla pensione può presentare, anche in anticipo rispetto al termine del periodo di esodo, domanda di pensione con facoltà di cumulo di cui alla norma in parola.