L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 330 dell’11 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del riscatto esercitato da parte dei lavoratori iscritti a un fondo di previdenza complementare che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. legge n. 104/2020 (decreto Agosto).

Si tratta di quelle risoluzioni dei rapporti di lavoro che avvengono, in deroga al blocco dei licenziamenti introdotto per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, per i soli lavoratori che volontariamente aderiscono ad un accordo collettivo aziendale sindacale di incentivazione all’esodo.

Secondo l’Agenzia, il riscatto della posizione individuale richiesto dai lavoratori che hanno aderito all’accordo previsto dalla richiamata disposizione può essere ricondotto alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 252/2005.

Pertanto, previa imputazione dei riscatti ai montanti maturati in epoca meno recente e, in seguito, a quelli maturati in epoca più recente, sarà assoggettato al seguente regime fiscale:

  1. per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, trova applicazione l'articolo 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006), che prevede l'applicazione del regime di tassazione separata con l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto (tfr);
  2. per i montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005 che prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo.

L’interpello specifica inoltre il trattamento fiscale applicabile nel caso in cui il Fondo dovesse erogare un ulteriore riscatto per "cause diverse" in relazione alla quota residua di posizione individuale.