Esenti i premi assicurativi per la copertura del rischio di contrarre Covid-19
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 6/05/2020 n. 11/E, ha fornito nuovamente altre risposte ai numerosi quesiti pervenuti relativi alle misure adottate dal Governo per far fronte al coronavirus, precisando tra l’altro che i premi relativi alle polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il virus, versati dai datori di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, possono rientrare nel campo di applicazione dell’art. 51, c.2, lett. f-quater) del TUIR, e pertanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.
Riguardo al credito d’imposta per botteghe e negozi invece è stato precisato che le spese condominiali, se pattuite come voce unitaria con il canone di locazione, possono concorrere alla determinazione su cui calcolare il medesimo credito d’imposta. Inoltre anche la pertinenza rileva, purché sia utilizzata per l svolgimento dell’attività.
In merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile.
Diversi quesiti hanno riguardato il premio di 100 euro. L’agenzia sul punto ha ribadito che deve essere considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
A nulla rileva il fatto che il dipendente ha fruito dell’agevolazione fiscale per il rientro in Italia dei ricercatori all’estero o per i lavoratori impatriati, dato che il limite di calcolo deve essere effettuato sull’importo del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.
Sempre sul premio di 100 euro, si precisa che il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465. In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147 (cd “rientro dei cervelli” e simili), il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche: la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro); la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.
Il sostituto d’imposta invece non potrà erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.
Riguardo alla CU, il cui termine per la trasmissione era stato prorogato al 31 marzo 2020, ma il DL 23/2020 ha poi previsto che non trovano applicazione le sanzioni se l’adempimento viene effettuato entro il 30 aprile, l’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione trova applicazione per la sola trasmissione della CU e non può essere estesa anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili.
In merito alla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto delle mascherine, ai sensi dell’art. 15 del TUIR (19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129.11) viene precisato che le stesse sono detraibili, se sono classificate, in base alla tipologia, come dispositivi medici dai provvedimenti del Ministero della salute e rispettano i requisiti di marcatura CE.
Infine, in merito alla detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Protezione civile, l’Agenzia precisa che la stessa trova applicazione solo se le donazioni sono effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché con carta di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Restano escluse le erogazioni in denaro contante. Inoltre sulle ricevute è sufficiente che risulti che il versamento è stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza covid-19.
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