Esenti le borse di studio ai figli dei dipendenti che conseguono risultati eccellenti
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 231/2024, ha confermato che non rientrano tra i redditi imponibili le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di borsa di studio per il raggiungimento di risultati scolastici eccellenti.
L’interpellante intendeva erogare le somme ai dipendenti i cui figli impegnati nel percorso scolastico ottenevano elevate valutazioni intermedie o finali. Per i figli impegnati nel percorso universitario, l’erogazione era condizionata dall’attestazione del superamento di tutti gli esami principali e complementari del piano studi con una valutazione media di almeno 26/30.
Secondo il Fisco, le caratteristiche delle borse di studio in esame consentivano la loro riconducibilità alla lett. f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir e, pertanto, non costituivano reddito di lavoro dipendente. Non è necessario, ai fini dell'esenzione, che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'uso delle somme da parte del dipendente.
L’Agenzia ha anche chiarito che tali importi devono essere esposti, in sede di certificazione unica, tra i redditi esenti (punti 464 e ss della CU 2024) e non nei punti 701 e ss dedicati ai rimborsi esenti.
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