L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n.3 dell’8 ottobre 2018, ha precisato che rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 51, c.2, lett. c) del TUIR, e quindi fruisce della parziale esenzione fiscale ivi prevista, anche il servizio reso tramite apposita APP per smartphone assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto.

Inoltre, ai fini IRES, è totalmente deducibile il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi dato che rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

Infine, secondo l’Agenzia delle entrate, la fatturazione di tale tipo di servizio soggiacerà all’aliquota IVA ridotta (4% o 10%) e non a quella integrale.