L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 37 del 27/05/2021, ha precisato che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso delle spese erogato dal datore di lavoro per l’acquisto di PC, laptop e tablet necessari per la frequenza in DAD dei figli dei lavoratori durante il periodo emergenziale da Covid-19.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate, un’azienda aveva intenzione di riconoscere alla generalità o a categorie di dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l’acquisto di PC, tablet o laptop, al fine di consentire la frequenza della didattica a distanza ai loro familiari.

L’Agenzia delle entrate, precisando che tale spesa può rientrare nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2 lett. f) e f-bis) del TUIR e quindi essere esclusa dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ha evidenziato che è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico o dall’Università che attesta lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD.

Nessun problema anche se l’acquisto degli strumenti necessari per la DAD avvenga attraverso una piattaforma welfare tramite voucher.