Esente il coupon per l’APP che consente prestazioni sanitarie
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.273 del 18/05/2022, ha precisato che il coupon previsto da un piano di welfare aziendale, riconosciuto ai dipendenti per accedere per un anno ad un APP che consente di individuare la struttura che eroga prestazioni sanitarie, rientra nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR e quindi esente da imposte e contributi.
A tale conclusione, l’Agenzia delle Entrate è giunta partendo dal fatto che l’utilizzazione dell’APP per facilitare la generalità dei dipendenti nell’individuazione della struttura sanitaria disponibile, configura un servizio avente finalità di assistenza fiscale e come tale rientra nell’ambito di applicazione della citata lettera f), a nulla rilevando che il servizio venga erogato tramite un coupon che non può essere utilizzato per pagare la prestazione sanitaria fornita dalla struttura contattata tramite l’APP.
Infatti detto coupon può essere escluso dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, c. 3-bis del TUIR secondo cui ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, l’erogazione dei beni, delle prestazioni, delle opere e dei servizi da parte del datore di lavoro (o strutture esterne) può avvenire mediante documenti di legittimazione (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Questi documenti, in base a quanto previsto dal Decreto interministeriale 25/03/2016 non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
Riguardo alla deducibilità da parte della società, poiché il coupon ricade nella sfera di applicazione dell’art. 51, c.2, lett. f) del TUIR ed è previsto da un Regolamento welfare aziendale vincolante per il datore di lavoro per un certo periodo di tempo, le relative spese sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR, così come evidenziato anche dalla circolare A.E. n. 28/E del 2016 secondo cui se l’erogazione dei benefit avviene in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale che configura l’adempimento di un obbligo negoziale, la deducibilità dei costi da parte del datore di lavoro sarà integrale e non nel limite del 5x1000 secondo quanto previsto dall’art. 100 del TUIR.
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