L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 24 del 4/10/2018, ha precisato che le somme erogate dall’ente bilaterale di categoria ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali. In particolare, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto quale sia il trattamento fiscale da applicare alle somme finalizzate a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, erogate dall’ente bilaterale di categoria in esecuzione di un obbligo scaturente dall’applicazione del CCNL di settore. Secondo l’Agenzia delle entrate devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni erogate dagli enti bilaterali inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. Si tratta più precisamente delle prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente. Queste somme sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire. Sulla base di tali considerazioni le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali. Invece, le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, vengono ritenute reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, rientrando nel concetto di borsa di studio, come ricordato da ultimo anche dalla circ. A.E. 28E/2016, che vi ricomprende le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un'attività di studio o di formazione. A nulla rileva il fatto che i lavoratori percepiscano le citate elargizioni per il tramite del proprio datore di lavoro e non direttamente dall’ente bilaterale di categoria dato che questa procedura è solo una mera modalità organizzativa. L'Agenzia delle entrate coglie l'occasione anche per precisare che sono soggetti ad imposizione fiscale (rientrano quindi nella formazione del reddito di lavoro dipendente) i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati dal datore di lavoro e dal lavoratore agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.