Escluso il rimborso delle spese per l’attività sportiva dilettantistica effettuata dal figlio
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, a Telefisco 2020, rispondendo ad un quesito, ha precisato che non possono essere oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art.51, c.2, lett. f-bis) del TUIR, le spese sostenute dal dipendente per l’attività sportiva dilettantistica o professionale svolta da uno dei familiari ex art. 12 del medesimo Test Unico.
Richiamando le indicazioni già fornite con la circolare 28/E del 2016, l’Agenzia delle entrate precisa che tali spese non possono rientrare nel campo di applicazione della citata lett. f-bis) dato che non rientrano in nessuna delle fattispecie previste dalla norma quali: servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e borse di studio.
Questo non significa che tali spese non possano essere oggetto di un piano di welfare aziendale. Infatti le spese per lo svolgimento di un’attività sportiva svolta dal familiare del dipendente potranno essere sostenute dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett-f) del TUIR, ma sarà necessario che l’azienda le sostenga direttamente attivando una convenzione con la struttura che eroga tale servizio (associazione, ente, ecc…).
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