Escluso il rito Fornero in caso di recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo formativo
A cura della redazione

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 5/03/2014, ha deciso che in caso di licenziamento dell’apprendista al termine del periodo di formazione pattuito, il lavoratore può impugnarlo seguendo il rito ordinario e non la procedura introdotta nel nostro ordinamento dalla Riforma Fornero.
Il dipendente aveva chiesto al giudice che venisse dichiarata la nullità del contratto di lavoro in quanto era mancata la parte formativa che caratterizza l’apprendistato, con conseguente diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro oltre al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra.
Il giudice del lavoro ha invece dato ragione all’azienda che sosteneva che il recesso dal contratto di apprendistato non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 18 St. Lav. con la conseguenza che non può essere impugnato secondo il rito previsto dalla L. 92/2012.
E’ stata quindi rigettata anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, che sarebbero spettate se il contratto fosse stato riconosciuto come un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Infine la sentenza esclude che la domanda giudicata improponibile possa essere soggetta al mutamento di rito dato che la stessa può soltanto essere accolta o rigettata.
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