L’INPS, con la circolare 16/04/2015 n.79, richiamando la nota del Ministero del lavoro 9/03/2015 n. prot. 1144, ha precisato che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Artigianato, e quindi sono escluse dalle prestazioni del Fondo residuale, anche le Confederazioni di settore e le società di servizio alle imprese associate dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento. 

Sono escluse dal campo di applicazione del Fondo residuale anche le Università non statali legalmente riconosciute dato che hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e pertanto rientrano tra le P.A.

Sono invece tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale le imprese classificate con c.s.c 6.03.01  e c.a. 1L diverse dalla società Equitalia spa e dalle altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuano l’attività di gestione esattoriale, nonché la società Equitalia Giustizia spa, la società Riscossione Sicilia spa e le altre società cui sono stati trasferiti i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuino i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione. 

Sono tenute all’iscrizione al Fondo residuale anche le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico, classificate con c.s.c. 1.15.01 c.a. 1D e c.s.c. 1.15.03 senza c.a. 2B o 3G. Questa classificazione determina l’iscrizione al Fondo residuale solo nel caso in cui la medesima si riferisce a imprese che non esercitano attività di trasporto pubblico. Le altre imprese invece che esercitano tale attività sono tenute ad iscriversi all’apposito Fondo istituito con DM 5/02/2015.

Per le predette imprese tenute ad iscriversi al Fondo residuale, l’obbligazione contributiva decorre dal 1° gennaio 2014. 

L’INPS coglie l’occasione, con la stessa circolare, anche per ricordare che le cooperative sociali di tipo b) non sono tenute al versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento del Fondo residuale relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati. Ne consegue che le imprese identificate con c.a. 5V non dovranno versare la contribuzione di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione 19. 

Infine, ricorda l’Istituto previdenziale, le imprese che hanno versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo residuale per i mesi antecedenti il 16/04/2015 (giorno di emanazione della circolare 79/2015) potranno recuperare il contributo mensile dello 0,50% entro il 16 luglio p.v.