Esclusa l'espulsione automatica per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno nei termini
A cura della redazione

Il Giudice di pace di Terni, con la sentenza 30/10/2010 n.50, richiamando le sentenze della Corte di Cassazione 6374/1999 e 7892/2003, ha deciso che il cittadino straniero che non richiede il rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine di 60 giorni previsto dal T.U. dell’immigrazione, non può essere automaticamente escluso.
Infatti secondo la sentenza l’espulsione può essere disposta solo se la domanda è stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.
Invece il semplice ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo può costituire soltanto indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato.
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