Entro il prossimo 16 dicembre 2007, i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sono tenuti a versare all'erario l'acconto nella misura del 90% delle imposta sostitutiva fissata nell'11% dovuta dai dipendenti sulle rivalutazioni 2007 relative ai  TFR maturati e presenti in azienda al 31/12/2006.
La rivalutazione 2007 sui TFR al 31/12/2006 risulta ancora interamente a carico del datore.
La rivalutazione dovuta sulle quote di TFR  versate al fondo tesoreria INPS  (aziende con almeno 50 addetti: media del 2006 ovvero media dell'anno di costituzione dell'azienda; azienda con meno di 50 addetti per il solo personale acquisito a seguito di operazioni societarie provenienti da imprese con almeno 50 addetti), che risulta a carico del fondo stesso (riforma della previdenza complementare e finanziaria 2007),  avrà rilevanza e dovrà essere gestita in modo diverso (ma sempre dal datore di lavoro) a partire dal 2008 (cessazioni del rapporto a partire dal 15 gennaio 2008 e dipendenti in forza al 31.12.2008 - TFR maturati al 31.12.2007).

Calcolo dell'imposta sostitutiva - L'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 47/2000 (e successive modificazioni) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, "sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%". Ciò significa che la rivalutazione annuale, a partire dal 2001 non concorre più alla formazione del reddito di riferimento per la determinazione dell'aliquota di tassazione del TFR e non deve più essere tassata, con detta aliquota, unitamente al TFR.
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo e va imputata a riduzione del fondo TFR.
Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce (dopo la correzione disposta dal D. Lgs. 168/2001) che nell'anno solare cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente (per il prossimo adempimento si deve fare riferimento alle rivalutazioni maturate nell'anno 2006), tenendo conto, così come specificato dall'A.E. con la circ. 29/E/2001, non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del  31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data)  ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto d'imposta,  può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole - per esempio perché sono intervenute, nel corso dell'anno numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, si ritiene maturino nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto (per il prossimo adempimento nell'anno 2007 per i TFR al 31.12.2006).

Modalità di versamento - Il versamento sia dell'acconto, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2007, sia del saldo, da eseguirsi entro il 18 febbraio 2008 (il giorno 16 cade di sabato) deve essere eseguito mediante l'utilizzo del mod. F24 in via telematica (l'importo è compensabile con altre imposte o contributi, v.  circ. A.E. 29/E/2001 e 78/E/2001). Si ritiene che nei casi in cui sia intervenuta o intervenga la cessazione dell'attività prima del 16 dicembre  2007, i sostituti d'imposta possano procedere al versamento dell'imposta sostitutiva con l'ultimo F24 a disposizione, utilizzando il codice tributo relativo al "saldo" (1713). L'imposta sostitutiva calcolata (e imputata a riduzione del fondo) sulle rivalutazioni dei lavoratori che nel corso del 2007 hanno cessato (o cessano il rapporto di lavoro) andrà in ogni caso versata per il 18 febbraio 2008, salvo pagare il 90% del maturato a titolo di acconto entro il 16 dicembre 2007, qualora il sostituto d'imposta  abbia optato per il calcolo "presuntivo".
I codici tributo da utilizzare (ris. A.E. 87, 12-6-2001):
- 1712 per versare , entro il 16 dicembre, l'acconto;
- 1713 per versare, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, il saldo.
I predetti codici devono essere esposti nella sezione erario e il periodo di riferimento è l'anno
d'imposta cui si riferisce il versamento.
L'Agenzia delle entrate (circ. 29/E/2001 e 34/E/2002) ha altresì precisato che nel caso  in cui l'acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito dal DPR 445/1997, vale a dire che l'eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle  altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d'imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770/semplificato, prospetti ST e SX.
In caso di compensazione attraverso il mod. F24, facendo riferimento alle disposizioni fornite per la compilazione del mod.  770 semplificato e all'istituzione dei nuovi codici che il sostituto d'imposta deve utilizzare per esporre le eccedenze di versamento, il credito in questione (se non scomputato direttamente da altri versamenti prima di andare sul mod.  F24) deve essere esposto utilizzando il codice tributo 6781 (eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente).
Il comma 4-bis del più volte citato art. 11 del D.Lgs 47/2001 (comma inserito dal D. Lgs 168/2001, correttivo) stabilisce che ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto sia a saldo, può essere utilizzato (se non ancora esaurito)  il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 662/96 e successive modificazione. Detta modalità di utilizzo, come precisa l'Agenzia delle entrate con le circolari 29/E e 78/E del 2001, senza alcun limite di importo, è aggiuntiva a quella ordinaria già prevista dalla L. 662/96 corrispondente al 9,78% dei TFR che vengono liquidati, ovvero alla percentuale maggiore derivante dal rapporto tra credito d'imposta residuo e i TFR.
Il predetto credito d'imposta, come precisato dall'agenzia delle entrate, deve essere utilizzato attraverso il  mod. F24 e fino a compensazione dell'imposta sostitutiva da versare; non può essere utilizzato ai fini della compensazione di altre imposte e contributi. L'utilizzo del credito andrà esposto nella sezione erario del Mod F24, con il quale si procede al versamento  dell'imposta sostitutiva (acconto o saldo), indicando nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito (massimo di importo pari all'imposta sostitutiva, cod. 1712 o cod. 1713) utilizzando il codice tributo  1250 (anno di riferimento 2007 per la compensazione con il cod. 1712 e anno 2008 per la compensazione con il cod. 1713, vale a dire deve essere indicato l'anno di utilizzo del credito - circ. A.E. n. 7/2002);
L'utilizzo del predetto credito non concorre ai fini della determinazione del limite di ? 516.456,90 dei crediti conguagliabili (Circ. A.E. n. 34/E/2002).
Utilizzo del credito maturato per effetto dell'anticipo imposte sui TFR (art. 3, c. 213, L. 662/96, e successive modificazioni):
- in sede di versamento dell'imposta sostitutiva: compensazione, in F24, utilizzando il codice 1250
(importi a credito compensati);
- in sede di versamento delle imposte relative al TFR (codice 1012): scomputo del credito prima di
andare in F24.
Si ricorda che l'utilizzo del credito d'imposta in questione andrà evidenziato nel prospetto SX  del mod. 770/semplificato.

Le novità dal 2008 - Con riferimento ai TFR che dal 2007 vengono accantonati al fondo tesoreria gestito dall'INPS (aziende con almeno 50 addetti) ci si è posti il problema a chi compete, su tali somme, dal 2008, l'onere (il costo) della rivalutazione e a chi compete l'onere (adempimento) del versamento dell'imposta sostitutiva.
Al riguardo il Ministero del lavoro e l'agenzia delle entrate (forum del 25.5.2007 - il Sole 24 ore e Consulenti del lavoro) hanno precisato, rispondendo a specifici quesiti, quanto segue:
- Ministero del lavoro: L'art. 1, c. 755 della finanziaria 2007 recita "Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo". E' fuori dubbio, precisa il Ministero, che l'onere della rivalutazione da effettuare a fine anno secondo le previsioni civilistiche, per le quote versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo stesso. Tuttavia, poiché la liquidazione del TFR, anche per la parte di competenza del Fondo viene effettuata dal datore di lavoro sarà quest'ultimo che provvederà ciascun anno alla rivalutazione salvo conguaglio con il DM10 al momento dell'erogazione del TFR. A livello individuale nel conto assicurativo del lavoratore, alimentato dal flusso EMens, il datore di lavoro provvederà a comunicare l'importo della rivalutazione;
- Agenzia delle entrate: il versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni relative ai TFR versati al fondo tesoreria INPS continuerà ad essere effettuato dal datore di lavoro che provvederà a recuperare l'ammontare versato direttamente dal fondo tesoreria stesso nel mese in cui il versamento è eseguito;
- INPS: con l'ultimo aggiornamento della denuncia mensile EMens (allegato al messaggio n. 27627/2007), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per comunicare i dati in questione.
I predetti comportamenti dovranno essere osservati a partire dai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro a partire dal 15 gennaio 2008.