Enti sportivi dilettantistici: le agevolazioni tributarie
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in merito a problematiche tributarie che interessano gli enti sportivi dilettantistici.
Tra le varie precisazioni, si segnala che:
A) Con l’espressione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” (art. 67, comma 1, lettera m, del TUIR) il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo di cui all’art. 69, comma 2, del TUIR e all’art. 25, comma 1, della L. n. 133/1999 “i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”. Tale disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, giudici di gara, commissari speciali) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
L’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, ricomprende, inoltre, nell’ambito applicativo di cui sopra anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
B) L’art. 148, comma 3, del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi (comprese le associazioni sportive dilettantistiche) consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Tale norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi (nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 148, comma 8, del TUIR) di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:
- le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Si segnala, infine, che il regime agevolativo in esame può trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche (a condizione che i destinatari, che non siano soci, delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali).
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