L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 116001 del 21 giugno 2017, ha stabilito che la misura percentuale massima del credito d’imposta, in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2017.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento (22.6.2017), così come previsto dall’art. 5, comma 4, del decreto del MEF 19.6.2015.