L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54 del 25 settembre 2020, ha chiarito che i contributi versati da un datore di lavoro a un Ente bilaterale non devono essere assoggettati a ritenuta se il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedono soltanto l’obbligo per il datore di fornire prestazioni assistenziali e questo sceglie di garantirsi una copertura economica iscrivendosi all’Ente.

In generale, i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, c. 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

La norma in discorso non consente, infatti, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.

A tale conclusione non si perviene qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o aduna cassa.

In tale ipotesi, infatti, il pagamento dei contributi all’ente o alla cassa da parte del datore di lavoro, rispondendo ad un suo interesse esclusivo, non genererà materia imponibile per i lavoratori.

Inoltre, si fa presente che, affinché i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro risultino imponibili nei confronti dei lavoratori, è necessario che questi siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.

Nel caso di specie, la contribuzione all’Ente è ad esclusivo carico della società istante che versa, con cadenza trimestrale, l’ammontare della contribuzione dovuta per il trimestre precedente, determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di21 euro per la “forza media” del trimestre di competenza.

Nel caso in esame, dunque, non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti e, pertanto, i predetti contributi non costituiscono reddito ai sensi del c. 1, dell’art. 51 del TUIR.

Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

A tale soluzione si ritiene di giungere anche nella fattispecie in esame, a nulla rilevando la circostanza che i contributi versati dal datore di lavoro non siano stati assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente.