L'Enpals, con circolare n. 5 del 9 febbraio 2010, ha reso noto che a decorrere dal 1 ottobre 2009 è stata fissata al 6,8358 per cento, in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Pertanto anche la misura dell'interesse di mora che matura, sull'importo del solo debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, risulta essere attualmente fissata al 6,8358% in ragione d'anno.