L'Enpals, con la circolare 6/02/2003 n.7, ha precisato che gli importi che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi dalla base imponibile sia fiscale che previdenziale rimangono fissati nella stessa misura determinata dal DLgs 314/97. In particolare rimangono confermati i seguenti importi: indennità di trasferta - tali indennità non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'importo giornaliero di 46,48 euro (L. 90.000) se trattasi di trasferta nel territorio nazionale e fino all'importo giornaliero di 77,47 euro (L. 150.000) se trattasi di trasferta all'estero. I sopracitati importi si riducono di un terzo cioè a 15,49 euro (L. 30.000) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi, cioè a 30,99 euro (L. 60.000), "in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto"; indennità di trasferimento - di prima sistemazione ed equipollenti: dette indennità non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 euro (L. 3.000.000), se trattasi di trasferimenti all'interno del territorio nazionale e a 4.648,11 euro (L. 9.000.000) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo; erogazioni a titolo di liberalità - le erogazioni in questione non concorrono a formare il reddito imponibile se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro (L. 500.000); beni e servizi forniti al lavoratore - non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente non superiore a 258,23 euro (L. 500.000) . Si ribadisce che, qualora detto valore sia superiore al sopracitato limite (258,23 euro), lo stesso concorre interamente a formare il reddito e, pertanto, è da considerarsi base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali; prestazioni e indennità sostitutive della mensa - non concorre a formare il reddito imponibile l'importo della prestazione sostitutiva della mensa aziendale (cosiddetti "buoni pasto" o "tickets restaurant") se di importo giornaliero complessivo non superiore a 5,29 euro (L. 10.240). Risulta evidente che le indennità erogate al di fuori dei suddetti casi concorrono a formare l'imponibile previdenziale per il loro intero ammontare. somme erogate ai dipendenti per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 65 del T.u.i.r. e utilizzazione delle relative opere e servizi da parte degli stessi - non concorrono a formare il reddito imponibile solamente "le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari". La esclusione dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) è, altresì, limitata alla "utilizzazione delle opere e dei servizi" con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto (art. 65, comma 1, del T.u.i.r.) da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell'art. 12 (T.u.i.r.); concessione di prestiti - in caso di concessione di prestiti si assume come imponibile (fiscale e previdenziale) il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto "vigente al termine di ciascun anno" e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi; azionariato dei dipendenti - non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale): a) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.065,83 euro (L. 4.000.000), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; b) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito. Decontribuzione - Inoltre l'importo massimo della decotribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello è fissato anche per l'anno 2003 nella misura del 3% della retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento.