L’ENPACL ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, una tabella riepilogativa in cui sono indicate le modalità ed i termini con cui dovranno essere effettuati la dichiarazione obbligatoria e i versamenti della contribuzione relativi all'anno 2017.

Gli importi della contribuzione soggettiva (in misura minima e massima) nonché l'ammontare (minimo) della contribuzione integrativa saranno pubblicati successivamente. Tuttavia, fino a lunedì 21 agosto 2017 compreso, è possibile per ciascun iscritto effettuare versamenti spontanei in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo). I versamenti spontanei costituiscono anticipazioni della contribuzione obbligatoria eccedente i minimi (soggettivo e integrativo) dovuta per l'anno 2017, escluso il contributo di maternità (richiesto con la rata in scadenza 18 settembre 2017).

Il contributo soggettivo minimo deve essere corrisposto in quattro rate cadenti il 17 aprile, 16 giugno, 18 settembre e 16 novembre. Il contributo integrativo minimo deve essere corrisposto entro il 18 settembre 2017.

Entro il 18 settembre 2017, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2016, nonché versare il saldo del contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza il 18 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 18 dicembre 2017.