La regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 18 Luglio 2014, n. 17 (B.U. n. 219, 18.7.2014 - Comunicato in G.U. n. 190 del 18.8.2014), all’art. 34 (che ha sostituito l’art. 2 della L.R. 19/2006), ha rideterminato le aliquote dell’addizionale all’IRPEF, passando dal sistema di aliquote per limiti di redditi al sistema IRPEF per scaglioni di redditi, come previsto dal citato DLgs. 68/2011.

Più precisamente, rispetto all’aliquota di base, la Legge Regionale prevede le seguenti maggiorazioni:

a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;

d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;

e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.”.

Le nuove aliquote e il nuovo sistema di calcolo dell’imposta regionale saranno applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. 

Le modifiche per i lavoratori dipendenti e i collaboratori non avranno alcuna rilevanza per l’anno 2014. Conseguentemente, i datori di lavoro si dovranno preoccupare di modificare l’addizionale per i propri dipendenti/collaboratori residenti in Emilia Romagna con decorrenza 2015. In sostanza dalle cessazioni che interverranno dal gennaio 2015.

Detta modifica, comporterà, rispetto alla normativa vigente, un risparmio di imposta regionale per i redditi imponibili IRPEF sotto i 39.500 euro. 

La medesima legge precisa che al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 continua ad applicarsi la normativa previgente all’entrata in vigore della L.R. 17/2014, in particolare continua a valere il sistema di aliquote per limiti di reddito.