La CNCE, con una nota del 26/10/2018, facendo seguito all'applicazione dell'accordo del 18 luglio 2018 che ha previsto il versamento dal 1° ottobre dei contributi a finanziamento del Fondo sanitario, del Fondo Prepensionamenti e del Fondo incentivo all’occupazione, ha precisato che le imprese del settore dovranno provvedere al pagamento della predetta contribuzione a far data dal 1° dicembre p.v. anche per i mesi di ottobre e novembre.

Più precisamente, a decorrere dal 1° ottobre 2018, devono essere versati il contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore per il Fondo sanitario; l'aumento del contributo pari allo 0,10% per il Fondo Prepensionamenti e il contributo dello 0,10% per il Fondo incentivo all'occupazione.

I citati contributi andranno versati mensilmente dalle Casse Edili sui conti correnti di seguito indicati:

  1. Fondo Prepensionamento

IBAN IT 42 D 03127 05011 000000002797

  1. Fondo incentivo all'occupazione

IBAN IT 19 E 03127 05011 000000002798

  1. Fondo sanitario (provvisorio)

IBAN IT 65 C 03127 05011 000000002796

Le modalità di conclusione delle prestazioni sanitarie previste dalla contrattazione integrativa, ferma restando la cessazione della relativa contribuzione dal 1° gennaio 2019, saranno definite dalle parti sociali territoriali in relazione ai costi e alle disponibilità economiche di ciascuna Cassa Edile, anche in relazione all'avvio fattuale delle prestazioni sanitarie del nuovo Fondo Sanitario.

La CNCE, con la successiva nota del 30/10/2048 ha inoltre precisato che le predette contribuzioni dovranno essere inserite nella denuncia mensile ad iniziare dal periodo di competenza di dicembre 2018.

All'interno della stessa denuncia di dicembre andrà indicata anche la contribuzione, per i citati Fondi, relativa ai mesi pregressi di ottobre e novembre 2018.