Edilizia: nella busta paga l’informativa sul contributo al Fondo Prevedi
A cura della redazione
La CNCE, con un comunicato del 2 febbraio 2018, ha reso noto che sono stati siglati due accordi al fine di divulgare, nei confronti di tutti i lavoratori edili, l’informativa relativa al contributo contrattuale versato a loro favore nel Fondo Pensione Prevedi.
Il primo dei due accordi, datato 21 dicembre 2017, prevede che debba essere indicata obbligatoriamente nella busta paga del mese di gennaio 2018 (o quella del mese di febbraio, nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto a gennaio 2018), per tutti i lavoratori edili, la voce Fondo Prevedi, in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la diffusione ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale, allegata allo stesso accordo.
Inoltre i datori di lavoro devono inserire l’informativa nella prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese di gennaio 2018, nella Certificazione Unica a fini fiscali che viene rilasciata ogni anno dal datore di lavoro con riferimento alle retribuzioni erogate nell'anno precedente e nel contratto di assunzione del lavoratore, grazie alla trascrizione, nel contratto stesso, della clausola indicata nell'accordo del 21 dicembre 2017 e la contestuale consegna al lavoratore dell'informativa allegata allo stesso accordo.
L'accordo del 21 dicembre 2017 è stato a suo tempo trasmesso ad Assosoftware che lo ha divulgato a tutte le aziende associate alla stessa e produttrici di software per le buste paga, per i conseguenti adempimenti.
Il secondo accordo datato 30 gennaio 2018, invece, richiama l'informativa che, ai sensi dell'accordo del 21 dicembre 2017, ogni datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti, al momento dell'assunzione, tramite l'inserimento nel contratto di lavoro della clausola informativa riportata nell'accordo citato e tramite consegna dell'informativa allegata ad entrambi gli accordi.
Inoltre l’accordo prevede la divulgazione, da parte delle Casse Edili a tutte le aziende associate alle stesse, dell'informativa allegata agli accordi in esame, affinché le aziende possano divulgarla ai propri dipendenti e la trasmissione, da parte delle Casse edili al Fondo Prevedi, dei contatti di cellulare e e-mail dei lavoratori e delle aziende associate alla Cassa Edile. Con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, richiamata nell'Accordo, si ricorda che la trasmissione dei suddetti dati al Fondo pensione nazionale di categoria è prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali - Manuale per le Casse Edili a suo tempo predisposto da CNCE in collaborazione con l'Autorità Garante per la Privacy;
Infine si prevede la collaborazione delle Casse Edili con il Fondo Pensione nella divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip.
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