Edilizia: dal 1° settembre possibile avvalersi del beneficio contributivo dell’11,50%
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 10/08/2016 n.3358, ha reso noto che dal 1° settembre p.v. i datori di lavoro operanti nell’ambito edile, classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, possono avvalersi anche per l’anno 2016 dello sgravio contributivo dell’11,50% presentando apposita istanza.
Rimangono invece escluse dal beneficio, poiché non considerate le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Come si ricorderà l’art. 29 del DL 244/1995 (L. 341/1995) prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del lavoro confermi oppure ridetermini la misura dello sgravio predetto mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’economia. Se decorsi 30 giorni dal 31 luglio detto decreto non è stato emanato, è possibile applicare la riduzione contributiva nella misura determinata per l’anno precedente, salvo congluaglio.
Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo Rid-Edil, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet dell’INPS, nella sezione “comunicazioni on line” funzionalità “invio nuova comunicazione”.
In caso di lavoratori sospesi o cessati, l’azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, utilizzando una dichiarazione specifica prevista dall’INPS.
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio contributivo valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEMens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Infine, ricorda il messaggio 3358/2016, se entro la fine dell’anno il decreto interministeriale non dovesse confermare lo sgravio contributivo, l’INPS provvederà a recuperare gli importi non spettanti ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
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