Edilizia: il corretto inquadramento previdenziale di casse edili, scuole di formazione e comitati paritetici
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 193 del 29 dicembre 2017, ha fornito indicazioni per il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili. Si tratta, nello specifico, delle casse edili, delle scuole di formazione professionali in edilizia e dei comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.
Innanzi tutto, si precisa che i suddetti organismi sono caratterizzati dalle seguenti condizioni:
- a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
- b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
- c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
- d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00.
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