La CNCE, con un comunicato stampa del 29 ottobre 2021, ha riepilogato i contenuti principali del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 (c.d. Decreto congruità), in occasione dell'avvio, a partire dal 1° novembre, del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

In particolare, si ricorda che la congruità rappresenta uno strumento necessario per combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e garantire che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia adeguata alla tipologia e all’entità dei lavori edili svolti.

Come indicato dall’art. 2 del D.M. 143/2021, la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Essa viene applicata a tutti i lavori pubblici e a quelli privati il cui valore sia pari o superiore a 70000 euro.

Il Decreto riporta, sempre all’art. 2, le lavorazioni che rientrano nell’ambito del settore edile (tenuto anche conto dell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008), nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Restano, invece, esclusi dal decreto i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

La verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020 e al decreto stesso.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa competente evidenzierà analiticamente all’impresa le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare entro 15 giorni attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Decorso inutilmente il termine per la regolarizzazione, verrà comunicato l’esito negativo della congruità, con conseguente indicazione dell’impresa affidataria in BNI.

In caso di mancato raggiungimento della congruità, qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale della manodopera, la Cassa rilascerà ugualmente l’attestazione di regolarità previa idonea giustificazione del direttore lavori.

È, inoltre, possibile in caso di non congruità di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza attraverso documentazione idonea a attestare costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa. Inoltre, in mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.